Il gestore di una sala giochi con apparecchi di puro intrattenimento, intende mettere a disposizione dei propri clienti un servizio di caricamento sulle tessere di crediti spendibili. Da qui l’interpello all’Agenzia delle Entrate in merito al trattamento, ai fini IVA e delle imposte dirette, dell’operazione di caricamento sulle tessere di crediti spendibili presso degli apparecchi di intrattenimento dotati di un particolare dispositivo
La società, avente per oggetto sociale lo svolgimento, in via principale, delle attività di gestione degli apparecchi di intrattenimento a moneta (con vincite in denaro e non), di bowling, di sale da gioco ivi inclusi i biliardi e, in via secondaria, dell’attività di bar rappresenta di voler offrire alla propria clientela, oltre alla tradizionale modalità di gioco con pagamento attraverso l’inserimento delle monete negli apparecchi da gioco, anche un’ulteriore modalità di gioco con tessere e/o carte gioco prepagate (”tessere”).
La società intende offrire la possibilità ai propri clienti di richiedere, a titolo gratuito, all’interno delle proprie sale, in cassa o presso i cosiddetti totem ”self service”, delle tessere su cui i giocatori potranno caricare, sia in contante che con altri mezzi di pagamento elettronici, dei crediti spendibili per acquistare delle partite e/o giocate da effettuare negli apparecchi da gioco di cui trattasi, appositamente dotati di un particolare dispositivo.
Nello specifico, il cliente giocatore, al fine di caricare e/o ricaricare la tessera, potrà seguire una delle seguenti modalità:
1) utilizzare il totem ”self service”, introducendo il denaro nel lettore di banconote o gettoniera e poi avvicinare la tessera al lettore contactless che trasferirà il valore sulla tessera;
2) rivolgersi in cassa per ricaricare un valore sulla tessera, previo versamento in contanti o con altri strumenti di pagamento;
3) registrarsi e creare un proprio account su un’applicazione informatica ideata dalla stessa azienda, dove nella sezione denominata ” borsellino elettronico” potrà ricaricare, mediante mezzi elettronici di pagamento, dei crediti spendibili nelle sale gioco. L’utilizzo del credito per l’acquisto delle partite da giocare è subordinato al trasferimento da effettuarsi presso le casse e/ o presso i totem self service dell’ammontare desiderato dal borsellino elettronico alla tessera fisica prepagata.
Le condizioni di utilizzo delle predette tessere prepagate, come specificato dallo stesso interpellante in sede di risposta alla richiesta dell’Agenzia delle Entrata di documentazione integrativa, sono di seguito riepilogate:
a fronte della presentazione della tessera ricaricabile da parte del possessore di quest’ultima sussiste l’obbligo a carico del gestore di consentire la giocata e, conseguentemente, se la tessera ha dei crediti il gestore deve consentirne l’uso;
non è necessario attendere l’esaurimento dei crediti spendibili accreditati sulla carta prima di procedere ad un’altra ricarica;
le tessere non possono essere utilizzate per accrediti di vincite, bonus regalo, etc.;
la tessera non avrà una scadenza, mentre sono le singole ricariche effettuate in tempi diversi che avranno una scadenza prefissata di 12 mesi in base alla data della ricarica e i crediti scaduti verranno annullati e la società contabilizzerà il corrispettivo nei ricavi a titolo di sopravvenienza attiva ma non assoggetterà l’importo a IVA. Il sistema utilizzerà in ordine cronologico i crediti caricati e quindi verranno utilizzati prima i crediti caricati con la maggiore anzianità;
il credito residuo non può essere utilizzato per fini diversi da quello del gioco;
possono esserci differenze del costo della partita acquistabile tramite moneta/ gettone rispetto al costo della partita acquistata tramite tessere;
le tessere potranno essere acquistate e caricate anche a titolo di ”buoni regalo”;
gli importi utilizzati per acquistare i crediti non potranno essere rimborsati in caso di mancato utilizzo.
L’Agenzia delle Entrate ritiene che il caricamento dei crediti sulle tessere sia classificabile, agli effetti dell’IVA, come un’emissione di buono corrispettivo che presenta le caratteristiche di un buonomultiuso di cui all’art. 6 quater e, pertanto, il trasferimento delle predette ricariche nel supporto non comporta l’insorgenza in capo all’emittente e/o gestore degli apparecchi alcun obbligo di certificazione dei corrispettivi relativi alla raccolta delle giocate effettuate con gli apparecchi del gioco lecito di cui trattasi.
In altri termini, dalla qualificazione dell’operazione di caricamento dei crediti sulla tessera fisica, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, come emissione di buono corrispettivo multiuso di cui all’articolo 6 quater del DPR n. 633 discende che:
il momento di effettuazione ai fini IVA dell’operazione di raccolta delle giocate coinciderà con l’acquisto della giocata, da parte del possessore della tessera, previo pagamento del relativo corrispettivo e/o valore della partita con i crediti spendibili accreditati nel predetto supporto fisico;
in caso di mancato utilizzo dei crediti spendibili sulla tessera entro il tempo di scadenza degli stessi (12 mesi dalla ricarica) l’istante non dovrà assoggettare ad IVA le predette somme, in quanto dette somme non costituiscono il corrispettivo di alcuna prestazione di servizi e/o cessione di beni ex art. 1 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Per quanto concerne il quesito posto ai fini IRES si evidenzia che l’art. 109, co.2 lett. b) del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) dispone che ”… i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, ovvero per quelle dipendenti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, alla data di maturazione dei corrispettivi; …”.
In ragione di ciò, il momento impositivo anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa è da individuarsi nella data in cui si realizza la giocata, da parte del possessore della tessera, previo pagamento del relativo corrispettivo e/o valore della partita con i crediti spendibili accreditati nel predetto supporto fisico. Pertanto, a nulla rileva ai fini reddituali il momento della ricarica delle tessere, che costituisce una mera movimentazione finanziaria.
In caso di mancato utilizzo dei crediti spendibili sulla tessera entro il tempo di scadenza degli stessi (12 mesi dalla ricarica) le predette somme rileveranno, invece, ai fini reddituali, quale sopravvenienza attiva ai sensi dell’art.88 del TUIR (cfr. al riguardo risposta n.617 del 2020) .