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Docenti neoimmessi in ruolo 2022: tutte le info per compilare la graduatorie interne di istituto. GUIDA – Orizzonte Scuola Notizie

I docenti neoimmessi in ruolo, assunti quindi con contratto a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2022/23, saranno inseriti per la prima volta nella graduatoria interna di istituto che sarà predisposta per il 2023/24 nella scuola in cui hanno acquisito la titolarità.

Per gli anni scolastici precedenti, nei quali hanno prestato servizio con contratto a tempo determinato, in qualità di docenti precari privi di sede di titolarità non avevano, infatti, il diritto e i requisiti per poter essere inseriti nella suddetta graduatoria

Ma cos’è e a cosa serve la graduatoria interna di istituto?

La graduatoria interna di istituto viene predisposta annualmente per ogni classe di concorso e tipologia di posto presenti nell’organico della scuola e interessa tutti i docenti titolari nell’istituzione scolastica autonoma.

Tutti i docenti con contratto a tempo indeterminato devono essere inseriti, quindi, nella graduatoria interna di istituto della scuola di titolarità.

La graduatoria interna di istituto ha, quindi, un ruolo determinante al fine dell’individuazione dei docenti soprannumerari in presenza di contrazione nell’organico dell’autonomia di un’istituzione scolastica.

In caso di contrazione nell’organico saranno, infatti, dichiarati soprannumerari i docenti in coda nella graduatoria.

Quante graduatorie per ogni istituzione scolastica

Ogni istituzione scolastica autonoma predispone una graduatoria per ogni classe di concorso e per ogni tipologia di posto presente nell’organico della scuola.
Vengono inseriti nella graduatoria tutti i docenti titolari nella scuola in quella classe di concorso e in quella specifica tipologia di posto.
In un Istituto Comprensivo o in Istituto di Istruzione Superiore, avendo l’organico unificato, viene predisposta per ogni ordine e grado e per ogni classe di concorso una graduatoria unica nella quale sono inseriti tutti i docenti titolari nella scuola (per quell’ordine o classe di concorso o tipologia di posto) a prescindere dal plesso o dall’indirizzo in cui prestano servizio

Quali docenti si inseriscono in graduatoria

Hanno diritto all’inserimento nella graduatoria interna di istituto i docenti titolari nella scuola che si trovano in una delle seguenti condizioni:
• in servizio nella scuola
• in servizio in altra scuola per utilizzazione
• in servizio in altra scuola per assegnazione provvisoria
• in aspettativa o mandato politico
• assente per malattia

Quali docenti non deve essere inserito in graduatoria

Non devono essere inseriti nella graduatoria interna i docenti in servizio nella scuola, con titolarità in un’altra istituzione scolastica.
Questi docenti prestano servizio in seguito ad utilizzazione o assegnazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella graduatoria interna della scuola in cui sono titolari

Inserimento docenti nella graduatoria, quali criteri

I docenti vengono inseriti in graduatoria in base al punteggio, che viene calcolato in sintonia con quanto prevede la tabella di valutazione allegata al CCNI, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio.

Nella predisposizione della graduatoria devono essere presi in considerazione soltanto titoli ed esigenze di famiglia in possesso dei docenti entro il termine previsto dall’Ordinanza Ministeriale per la presentazione della domanda di trasferimento

Tutti i docenti vengono, quindi, inseriti a pettine in base al punteggio e saranno in coda coloro che hanno il punteggio inferiore.
A parità di punteggio prevale chi ha maggiore età anagrafica.

Calcolo del punteggio nella graduatoria

Nella valutazione del punteggio si considerano tutte le voci inserite nella tabella allegata al contratto sulla mobilità con le precisazioni riguardanti il trasferimento d’ufficio.

Il punteggio valutabile riguarda, quindi, l’anzianità di servizio, le esigenze di famiglia e i titoli generali posseduti da ciascun docente, elementi valutati con i criteri indicati rispettivamente nelle tabelle A1, A2 e A3.

Altri elementi che condizionano la posizione dei docenti in graduatoria

Nella predisposizione della graduatoria, oltre al punteggio, devono essere presi in considerazione anche altri elementi, quali l’eventuale diritto a precedenza e l’anno scolastico di arrivo nella scuola.

Il diritto a specifiche precedenze, come si indicherà di seguito, determina, per i docenti beneficiari l’esclusione dalla graduatoria interna per tutelare la loro titolarità nella scuol

L’anno scolastico di arrivo è determinante per l’individuazione del docente soprannumerario, individuato in base alla graduatoria interna di istituto, se si tratta dell’anno scolastico per il quale si predispongono le graduatorie, situazione che risulterà penalizzante per il docente interessato che sarà collocato in coda nella graduatoria a prescindere dal punteggio

Docenti in coda nella graduatoria, quali sono quelli interessati

Normalmente vengono inseriti in coda nella graduatoria i docenti con il punteggio più basso.

Questi possono essere seguiti da altri docenti che potrebbero avere un punteggio maggiore, ma che risultano arrivati nella scuola nello stesso anno scolastico in cui si predispongono le graduatorie

Come chiarisce, infatti il contratto sulla mobilità, per le situazioni di soprannumero relative all’organico dell’autonomia determinato per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra più insegnanti, i medesimi sono da considerare in soprannumero nel seguente ordine:

1- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o assunti in ruolo
2- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse
Vengono, quindi, inseriti in coda a prescindere dal punteggio, i docenti entrati a far parte dell’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica con decorrenza dal precedente primo settembre, per mobilità a domanda volontaria o in seguito a immissione in ruolo.

Questi docenti, arrivati nella scuola nell’anno scolastico in cui si predispone la graduatoria, come “ultimi arrivati” sono, quindi, inseriti in coda a prescindere dal punteggio. Nel caso di più docenti in coda, per la loro reciproca posizione sarà determinante il punteggio.

Esclusione dalla graduatoria

Hanno diritto all’esclusione dalla graduatoria al fine di salvaguardare a loro titolarità nella scuola, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento, i docenti beneficiari di una delle seguenti precedenze come indicato nell’art.13 comma 2 del CCNI:
I) – Disabilità e gravi motivi di salute
III) – Personale con disabilita’ e personale che ha bisogno di particolari cure continuative
IV) – Assistenza al coniuge, ed al figlio con disabilità assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale
VII) – Personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali

Nel caso della precedenza prevista nel punto IV), tale diritto si applica soltanto in presenza di precise condizioni, come di seguito indicato:
a)l’esclusione dalla graduatoria interna si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell’assistito
b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV. Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L’esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.

Docenti neoimmessi in ruolo, inserimento nelle graduatorie

I docenti neoimmessi in ruolo, come titolari nella scuola, devono chiaramente essere inseriti nella graduatoria interna di istituto, ma per il primo anno non potranno far valere il loro punteggio in quanto la loro collocazione sarà in coda a prescindere dai punti spettanti.

Il punteggio potrà essere determinante solo in presenza di più docenti “ultimi arrivati” nella scuola per la stessa classe di concorso o tipologia di posto, che devono essere inseriti nella stessa graduatoria, per i quali la posizione in coda sarà determinata dal punteggio

Anche per i docenti neoimmessi in ruolo vale comunque il diritto all’esclusione dalla graduatoria se beneficiari di una delle precedenze sopra indicate. In tal caso nessuna collocazione in coda anche se “ultimi arrivati” nella scuola.

La consulenza

È possibile richiedere consulenza all’indirizzo [email protected] (non è assicurata risposta individuale ma la trattazione di tematiche generali)

È possibile seguire gli aggiornamenti tramite il tag Graduatoria interna di istituto

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