La modifica alla norma contenuta nel Decreto Dignità in materia di divieto della pubblicità al gioco d’azzardo contenuta in un emendamento al decreto Milleproroghe, presentato da Forza Italia, rigurda esclusivamente la pubblicità indiretta.
Il testo dell’emendamento infatti prevede la modifica della norma con la soppressione del termine ‘indiretta‘. Questo vuol dire che, se approvata, la misura non consentirebbe in ogni caso la pubblicità diretta alla offerta di gioco, aprendo la possibilità alle sponsorizzazioni.
L’emendamento reca la firma dei senatori di Forza Italia Lotito, Paroli, Occhiuto, Rosso, Silvestro e Ternullo.
Di seguito il testo della norma vigente.
Ai fini del rafforzamento della tutela del consumatore e per un piu’ efficace contrasto del disturbo da gioco d’azzardo , fermo restando quanto previsto dall’art. 7, commi 4 e 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in conformita’ ai divieti contenuti nell’art. 1, commi da 937 a 940 , della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e’ vietata qualsiasi forma di pubblicita’, anche indiretta, relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonche’ al gioco d’azzardo , comunque effettuata e su qualunque mezzo, incluse le manifestazioni sportive, culturali o artistiche, le trasmissioni televisive o radiofoniche, la stampa quotidiana e periodica, le pubblicazioni in genere, le affissioni e i canali informatici, digitali e telematici, compresi i social media. Dal 1° gennaio 2019 il divieto di cui al presente comma si applica anche alle sponsorizzazioni di eventi, attivita’, manifestazioni, programmi, prodotti o servizi e a tutte le altre forme di comunicazione di contenuto promozionale, comprese le citazioni visive e acustiche e la sovraimpressione del nome, marchio, simboli, attivita’ o prodotti la cui pubblicita’, ai sensi del presente articolo, e’ vietata. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all’art. 21, comma 6, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le manifestazioni di sorte locali di cui all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430, e i loghi sul gioco sicuro e responsabile dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli.