I docenti, non impegnati nelle operazioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, restano a disposizione della scuola di servizio. Sino a quando? Ci si deve recare a scuola?
Commissioni d’esame
Gli esami di stato di II grado a.s. 2022/23, com’è noto, si svolgeranno secondo la normativa ordinaria, di cui al D.lgs. 62/2017, ivi comprese le commissione di esame che tornano ad essere composte da componenti interni ed esterni.
Nello specifico, in ciascuna istituzione scolastica le commissioni d’esame sono costituite una ogni due classi; ciascuna commissione è composta da un presidente esterno, tre membri esterni e, per ciascuna delle due classi, da tre membri interni.
La partecipazione agli esami, in qualità di Presidente, componente interno ed esterno, è uno degli obblighi propri della funzione docente (come si sottolinea nell’OM n. 45/2023), per cui non è consentito rifiutare l’incarico o lasciarlo, anche nel caso di nomina in sede non richiesta o in commissioni operanti in ordini di studio diversi da quelli di servizio, se non per casi di legittimo impedimento per motivi documentati e accertati.
Nomina commissari interni
I commissari interni sono designati dai consigli di classe, sulla base di determinati criteri indicati nell’OM n. 45/2023. Ecco quali
La suddetta designazione, come leggiamo nell’Allegato 5 alla nota n. 9260 del 16 marzo 2023, deve avvenire entro il 29 marzo 2023.
Domanda commissari esterni
Per partecipare agli esami di maturità, in qualità di commissari esterni, è necessario presentare domanda tramite Istanze Online, inoltrando il modello ES-1. La domanda, come leggiamo nel succitato Allegato 5, va inoltrata nel periodo compreso tra il 20 marzo e il 5 aprile 2023. Ecco chi è obbligato a presentare la predetta istanza e chi ne ha solo facoltà.
Sostituzione componenti
Come leggiamo nell’articolo 13 dell’OM succitata, le eventuali sostituzioni dei componenti le commissioni, dall’insediamento e dalla riunione preliminare, sono disposte da:
- dirigente scolastico nel caso dei membri interni;
- dall’USR nel caso dei presidenti e dei membri esterni.
Così leggiamo nell’articolo 13/4 dell’OM 45/2023:
Il personale utilizzabile per le sostituzioni, con esclusione del personale con rapporto di lavoro di supplenza breve e saltuaria, rimane a disposizione dell’istituzione scolastica di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando, comunque, la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
Dunque, il personale utilizzabile per le sostituzioni, ossia tutti quei docenti che possono sostituire i componenti nominati/designati, deve restare a disposizione della scuola di servizio sino al 30 giugno 2023.
Il suddetto personale deve recarsi a scuola? La risposta alla domanda è fornita nella nota n. 9260 del 16 marzo 2023, ove leggiamo quanto segue:
Al di fuori delle ipotesi di esonero, il personale dirigente e docente non utilizzato nelle operazioni di esame deve rimanere a disposizione della scuola di servizio fino al 30 giugno 2023, assicurando la presenza in servizio nei giorni delle prove scritte.
I dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali e i dirigenti scolastici acquisiscono l’effettivo recapito di tale personale dirigente e docente, con riferimento a tutto il periodo di svolgimento delle operazioni stesse.
Quindi, i docenti a disposizione non devono recarsi a scuola tutti i giorni ma devono fornire l’esatto recapito ai dirigenti preposti dell’USR e ai dirigenti scolastici, in modo da poter essere facilmente rintracciati, in caso di sostituzione di un componente la commissione.
Per le sole prove scritte in alcune scuole viene richiesta – come d’altronde previsto dalla normativa – la presenza per un tempo limitato, almeno fino all’inizio della prova, per una eventuale sostituzione immediata del commissario interno e non pregiudicare lo svolgimento della prova stessa che di per sé è molto lunga e che con un “incidente” del genere rischia di protrarsi fino al pomeriggio. I tempi di permanenza degli insegnanti all’interno dell’istituto, in un locale in cui non si svolgono gli esami, viene stabilito dalla scuola.
Come precisato nell’OM, infine, restano a disposizione i soli docenti “utilizzabili” di ruolo e con contratto a tempo determinato sino al 30/06 e al 31/08. Non possono, invece, restare a disposizione gli insegnanti con contratto di supplenza breve e saltuaria.
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