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Docenti assunti da GPS 2021/22, potranno presentare domanda di trasferimento?

I docenti assunti da GPS prima fascia nell’a.s. 2021/22 potranno presentare domanda di mobilità per l’a.s. 2023/24?

Assunzioni GPS prima fascia 2021/22

Ricordiamo che lo scorso anno scolastico, ai sensi dell’articolo 59/4 del DL 73/2021 (convertito in legge n. 106/221), è stata attivata la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia posto comune e sostegno (replicata anche nel 2022/23 per i soli posti di sostegno). La procedura si è così articolata:

  • incarico a tempo determinato nell’a.s. 2021/22;
  • svolgimento, da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, del percorso annuale di formazione iniziale e prova;
  • svolgimento di una prova disciplinare, da parte dei docenti che hanno superato il percorso annuale di formazione iniziale e prova;
  • assunzione a tempo indeterminato, in caso di positiva valutazione del percorso annuale di formazione e prova e di giudizio positivo della prova disciplinare, a decorrere dal 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (decorrenza giuridica) e conferma in ruolo nella medesima istituzione scolastica presso cui il docente ha prestato servizio a tempo determinato.

I docenti interessati, dunque, hanno concluso il sopra descritto percorso al termine dell’a.s. 2021/22 e sono stati assunti e confermati in ruolo nel corrente anno scolastico (2022/23), con decorrenza giuridica 1° settembre 2021 ovvero dalla data di inizio del servizio (a tempo determinato).

Quesito

Un nostro lettore chiede quanto segue:

Nell’a.s. 2021/22 sono stato assunto tramite la procedura straordinaria di assunzione da GPS prima fascia e poi dal 1° settembre del corrente anno scolastico sono immesso in ruolo, con decorrenza giuridica 01/09/2021. Lo scorso anno, essendo assunto a tempo determinato, non ho potuto presentare domanda di trasferimento. Quest’anno potrò presentarla?

Il nostro lettore non specifica l’ordine di istruzione ove è stato assunto, sebbene ciò non sia determinante ai fini della risposta al quesito, in quanto l’articolo 399/3 del D.lgs. 297/94, ai sensi della modifica apportata dall’art. 36 del DL 21/2022 (convertito in legge n. 51/2022), in merito al vincolo di permanenza nella scuola di titolarità, ha equiparato i docenti dell’infanzia e della primaria a quella della secondaria:

3. Ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria si applica il regime di cui all’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Il citato articolo 13, comma, 5 del D.lgs. 59/2017 (comma 5 introdotto dal DL 36/2022), così dispone:

[…] Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nei medesimi tipo di posto e classe di concorso, per non meno di tre anni, compreso il periodo di prova … Il docente può presentare, in ogni caso, domanda di assegnazione provvisoria e utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e può accettare il conferimento di supplenza per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo. 

I docenti neoassunti, dunque, stando alla sopra citata disposizione normativa devono restare nella scuola di assunzione, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per tre anni. Durante tale periodo di blocco, tuttavia, gli interessati possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007). Il vincolo non si applica nei casi di sovrannumero o esubero, nonché ai beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.

C’è da dire che i sindacati, impegnati nella trattativa per il rinnovo del CCNI sulla mobilità*, hanno chiesto al Ministero di applicare il vincolo triennale, a partire dalle assunzioni che avverranno sulla base del nuovo sistema di reclutamento delineato dal DL 36/2022 (convertito in legge n. 79/2022), in quanto il novellato vincolo è stato introdotto proprio da tale decreto, che riguarda comunque la sola scuola secondaria. Il MIM, però, ha mantenuto ferma la propria posizione (anche perché è l’UE a chiedere il mantenimento del blocco triennale), in base alla quale il vincolo va applicato già ai neoassunti a.s. 2022/23. 

Attendiamo, comunque, la sottoscrizione del nuovo CCNI per dare una risposta certa al nostro lettore, anche perché i docenti, che si trovano nella sua stessa situazione, non sono assunti in ruolo dal 2022/23 ma giuridicamente dall’a.s. 2021/22, per cui la situazione potrebbe essere diversa da chi è stato assunto (giuridicamente ed economicamente) nel 2022/23, sebbene il vincolo operasse già da prima (prima della modifica apportata dal DL 36/2022), come leggiamo nel CCNI 2022/25: 

Ai sensi dell’articolo 399, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato  dall’art. 58, comma 2, lettera f) del decreto-legge n. 73 del 25.5.2021, convertito con L. n. 106 del 23.7.2021, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica, ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.

[*Il contratto sulla mobilità 2022/25, come scritto in diversi nuovi articoli, è stato annullato dal Tribunale di Roma, per cui sarà riscritto e dovrebbe avere durata biennale, disciplinando i trasferimenti e i passaggi di ruolo/cattedra per gli anni scolastici 2023/24 e 2024/25].

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