La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, all’articolo 1, commi 283-285, una nuova forma di pensione anticipata, denominata “pensione anticipata flessibile” a titolo sperimentale e limitatamente al solo anno 2023.
Tale misura, nota comunemente come “Quota 103”, sostituisce la Quota 102 dell’anno precedente e la Quota 100, posticipando ancora l’adozione del regime previsto dalla legge Fornero, anche in considerazione di una possibile riforma previdenziale integrale.
Il 10 marzo, l’Inps ha pubblicato la circolare con le istruzioni in merito a Quota 103. La pensione è ottenibile attraverso il soddisfacimento, entro il 31 dicembre 2023, dei seguenti requisiti: un’età anagrafica di almeno 62 anni e un’anzianità contributiva di almeno 41 anni, anche in caso di contributi cumulati tra diverse gestioni Inps. La circolare precisa che, per alcune gestioni, è richiesto anche il soddisfacimento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti. I soggetti che soddisfano i requisiti possono presentare la domanda per il trattamento anche in seguito.
Sono interessati principalmente gli iscritti alle gestioni INPS AGO dipendenti, pubblici e privati, e alle gestioni speciali Inps (artigiani e commercianti, agricoltura, gestione separata) per lavoratori autonomi e parasubordinati. Sono esclusi il personale militare e delle forze armate, di polizia, vigili del fuoco e guardia di finanza. Possono presentare richiesta i lavoratori nati fino al 1960, che lavorano almeno dal 1981, e che hanno quindi raggiunto almeno i 62 anni di età e versato almeno 41 anni di contributi, come previsto dalla Manovra 2023.
Il trattamento di pensione anticipata è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo pari a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, ovvero 2.818,7 euro mensili lordi nel 2023, in relazione alle mensilità di anticipo del pensionamento prima del raggiungimento dei requisiti ordinari per la pensione di vecchiaia. In quel momento, verrà posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo.
È previsto un divieto di cumulo con i redditi da lavoro per la durata dell’anticipo, con la deroga di 5.000 euro derivanti da lavoro autonomo occasionale. Tuttavia, la circolare del 10 marzo 2023 precisa che per alcune categorie di iscritti, il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza.
Per quanto riguarda gli assegni straordinari dei Fondi di solidarietà, il riconoscimento è possibile entro il 31 dicembre 2023, con i requisiti di accesso alla pensione di Quota 103, a condizione che siano presenti accordi collettivi di livello aziendale o territoriale, sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Sono previste due tempistiche differenti per la decorrenza degli assegni, a seconda della data in cui vengono maturati i requisiti.
La circolare precisa che il termine di pagamento delle indennità di fine servizio per i dipendenti pubblici relativi a pensionamenti di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019.
ATTENZIONE! Regole specifiche valgono per chi lavora nel comparto scolastico. Il personale del comparto scuola ed AFAM a tempo indeterminato aveva tempo fino al 28 febbraio 2023, con effetto dall’inizio dell’anno scolastico o accademico.
Riepilogo
Requisiti anagrafici: 62 anni di età entro il 31 dicembre 2023
Requisiti contributivi: almeno 41 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2023
La pensione sarà liquidata in misura lorda non superiore a cinque volte il trattamento minimo per il 2023 (massimo euro 2.818,70 lordi mensili), e questo sbarramento è operativo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.